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Isola del Giglio - 24 Agosto 2004

DISCIPLINA DI VENDITA DELLE BEVANDE

Recepiamo l'ordinanza emessa dal Comune di Isola del Giglio in data odierna e di seguito la pubblichiamo:

“COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO

PROVINCIA DI GROSSETO

ORDINANZA DEL SINDACO N. 31 DEL 24.08.2004

esercizi pubblici, divieto di vendita da asporto di bevande, dalle ore 22,00 alle ore 6,00 nel territorio dell'Isola del Giglio, periodo: dal 24.08.2004 al 20.09.2004.

 

IL SINDACO

 

PREMESSO che:

 

con legge 25.08.1991, n .287 è stato disciplinato l'esercizio delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 della legge suddetta, per somministrazione deve intendersi la vendita per il consumo sul posto comprendente in questa tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzata;

l' art .5 comma 4 della legge 287/1991 prevede la facoltà per gli esercizi pubblici di vendere per asporto le bevande e comunque i prodotti di gastronomia per i quali è autorizzata la somministrazione al pubblico di tale attività di vendita sia sottoposta alle norme osservate dagli esercizi di vendita al minuto;

il comma 2 dell'art. 11 del D. Lgs . 114/1998 prevede che gli esercizi pubblici di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico dalle ore sette alle ore ventidue;

peraltro l'art .8 della L. 287 del 1991 dispone che il Sindaco determini l'orario minimo e massimo di attività dei pubblici esercizi eventualmente differenziando nell' ambito dello stesso Comune in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone considerate;

che gli organi di vigilanza e moltissimi cittadini hanno più volte evidenziato la situazione di grave degrado conseguente a comportamenti non consoni tenuti, prevalentemente nelle ore notturne, di frequentatori di aree di pregio nell'Isola del Giglio, mediante l'abbandono di oggetti quali bottiglie, lattine e contenitori vari;

la recente situazione è divenuta insostenibile tanto da rendere più volte necessario l'intervento delle forze dell'ordine per ripristinare la fruibilità dei luoghi nell'Isola del Giglio da parte di tutta la cittadinanza;

per l'effetto, si rende necessario l'intervento delle Pubbliche Autorità nell'attuale fase della stagione turistica e per consentire, anche con l'approssimarsi delle festività patronali di Giglio Castello, la piena godibilità dell'intera Isola del Giglio da parte dei cittadini e dei turisti;

da quanto sopra esposto si rinvengono ragioni di pubblico interesse per emanare , in via sperimentale, una disciplina provvisoria idonea a fronteggiare il fenomeno innanzi descritto mediante una limitazione della facoltà dei pubblici esercizi e delle attività di cui all' Art. 13 del D. Lgs . 114/98 tra cui pizzerie, rosticcerie, gelaterie ed esercizi di gastronomia di vendita per asporto di bevande di qualsiasi tipo, ad esclusione del latte e dell'acqua in confezioni di plastica fino a 0,5 L. Proprio per il carattere sperimentale tale disciplina deve intendersi operante nel periodo compreso tra il 24 agosto ed il 20 settembre del corrente anno;

per rendere tale limitazione efficace e per salvaguardare gli interessi pubblici sopra evidenziati occorre applicare il divieto di vendita per asporto nelle ore notturne delle bevande a tutto il territorio comunale dell'Isola del Giglio;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n .267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

VISTA la legge 25 agosto 1991, n .287 ;

VISTO l'art .114 /1998;

VISTO il D.P.R. n .235 del 4.4.2001;

VISTO il Decreto Legislativo 13.07.1994, n .480 e sue modifiche;

VISTO il Testo Unico della Leggi di P.S. e suo regolamento di esecuzione;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTA l'ordinanza sindacale n .24 / 2001 in data 2.6.2001 “Orario attività pubblici esercizi”, modificata con successivo provvedimento n. 13 i n data 6.8.2003;

 

ORDINA

per i motivi di cui in premessa, alle attività di somministrazione di alimenti e bevande a qualunque titolo esercitate, ed alle altre attività di cui all ' art. 13 tra cui pizzerie, rosticcerie, gelaterie ed esercizi di gastronomia ricadenti in tutto il territorio dell'Isola del Giglio, è fatto divieto di vendita per asporto di bevande, comprese quelle alcoliche di qualunque gradazione, dalle ore 22,00 alle ore 06,00 del giorno successivo, per il periodo 24 agosto 2004 al 20 settembre 2004. Rimane esclusa da tale divieto la vendita di latte nonché la vendita di acqua in confezioni di plastica fino 0,5 L..

 

La Polizia Municipale e gli organi di vigilanza sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

 

 

IL SINDACO
ATTILIO BROTHEL”



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